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Condizioni generali di contratto per la vendita e la fornitura di beni e servizi

RAPS Italia Srl

1. Disposizioni generali


1.1 Tutte le offerte e i contratti per la vendita e la fornitura di beni e servizi da parte di RAPS Italia Srl (di seguito anche “Venditore” o “noi”, “ci” ecc.), membro del Gruppo RAPS, anche nei rapporti commerciali attuali e futuri, saranno disciplinati esclusivamente dai presenti condizioni di vendi-ta e fornitura. Eventuali deroghe ai presenti termini e condizioni saranno vincolanti per noi solo se espressamen-te concordate per iscritto.
1.2 Respingiamo espressamente le condizioni commerciali e di acquisto dell'Acquirente. Saremo vincolati ad esse solo se le avremo espressamente accettate per iscritto.
1.3 Se nelle presenti condizioni di vendita e fornitura è previ-sto un requisito di forma scritta, tale requisito può essere derogato espressamente solo per iscritto.


2. Offerte


2.1 Le nostre offerte si intendono non vincolanti. Esse possono essere revocate finché non abbiamo conoscenza dell’accettazione dell’Acquirente; fino allo stesso momen-to, ci riserviamo il diritto di vendere a terzi i prodotti offerti.
2.2 Il nostro personale preposto alle vendite non ha il potere di stipulare accordi che sono vincolanti per noi. Questi accordi richiedono il nostro consenso espresso per iscritto per essere efficaci nei nostri confronti.
2.3 Le prove e i campioni servono unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, le dimensioni, il colore, la confezione e presentazione della merce ai sensi dell'art. 1522 comma 2 del Codice Civile. Tali qualità non sono garantite. Il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in caso di difformità notevoli dal campione è soggetto ai termini e alle condizioni dell'art. 1495 del Codice Civile.


3. Prezzi


3.1 I prezzi da noi indicati si intendono franco fabbrica o franco magazzino, imballaggio incluso, più l'IVA applicabile nella valuta indicata.
3.2 Le scatole a traliccio, i contenitori e imballaggi simili, pre-stati ai fini di trasporto, rimarranno di proprietà del Vendi-tore e dovranno essere restituiti al Venditore o a una per-sona da quest’ultimo designata in condizioni ineccepibili, a spese e a rischio dell'Acquirente, entro un periodo di tem-po ragionevole dopo la consegna. L'Acquirente sarà re-sponsabile dei danni o della perdita dei contenitori da restituire. In caso di mancata restituzione, è dovuto il risar-cimento del danno sulla base del valore di mercato cor-rente.


4. Condizioni di pagamento


4.1 Gli importi fatturati sono esigibili entro 30 giorni, al ricevi-mento da parte nostra, nella valuta indicata in fattura, senza alcuna deduzione.
4.2 Eventuali contestazioni delle fatture devono essere fatte per iscritto e senza indugio. In mancanza di contestazioni, la fattura si considera riconosciuta trascorsi 30 giorni dalla data della fattura. Il Venditore ne darà specifica indicazio-ne all'Acquirente in ogni fattura. Il termine di pagamento concordato decorre dalla data della fattura.
4.3 È escluso il diritto dell’Acquirente professionista di rifiutar-si di adempiere la propria obbligazione ai sensi dell’art. 1460 Codice Civile.
4.4 L’Acquirente ha diritto di opporre in compensazione sola-mente i suoi crediti non contestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
4.5 I premi e i rimborsi vengono corrisposti all'Acquirente solo se il Venditore non vanta crediti esigibili nei confronti dell'Acquirente. Nel caso in cui esistano le relative obbli-gazioni a carico dell’Acquirente, si verifica la compensazio-ne tra i rispettivi debiti.


5. Termini e modalità di consegna


5.1 Il termine di consegna decorre dalla data della nostra conferma d'ordine. Esso non è vincolante, a meno che le Parti non abbiano espressamente concordato diversa-mente.
5.2 L’Acquirente è tenuto a prendere in consegna i beni ogget-to della fornitura entro il giorno stabilito per la consegna. L'Acquirente può rifiutarsi di prendere in consegna i beni prima della data di consegna concordata solo se vanta validi motivi, comunicati per iscritto al Venditore al mo-mento dell'ordine. L'Acquirente non può rifiutare di accet-tare le consegne a causa di difetti insignificativi ai sensi dell’art. 1490 Codice Civile.
5.3 Le quantità concordate si intendono come quantità ap-prossimative che danno diritto al Venditore di consegnare una quantità di merce fino al 10% in meno o in più rispetto a quella concordata. È determinante il peso al momento della spedizione. Per la perdita di peso durante il traspor-to il Venditore è responsabile solo alle condizioni indicate nella cifra 6.9.
5.4 Qualora il Venditore non fosse in grado di adempiere la propria obbligazione entro il termine vincolante per causa a esso non imputabile, provvederà a informarne tempesti-vamente l’Acquirente e a proporre, se possibile, un nuovo termine per l’adempimento. Costituisce causa non impu-tabile al Venditore anche la mancata o ritardata consegna di prodotti da parte di fornitori del Venditore o altri mem-bri del Gruppo RAPS. L'Acquirente può rifiutare il nuovo termine proposto per l’adempimento solo per giustificati motivi e, in tal caso, recedere dal rapporto contrattuale.
5.5 Le consegne saranno effettuate franco fabbrica o magaz-zino. Nel caso di contratto con un Acquirente professioni-sta, il rischio passa all'Acquirente con la consegna al vetto-re o trasportatore, e al più tardi quando la merce lascia la fabbrica o il magazzino. Ove il Venditore, membri del Gruppo RAPS o i loro ausiliari vengano coinvolti nelle operazioni di caricamento, le Parti si danno atto che essi agiranno unicamente in nome e per conto dell’Acquirente.
5.6 In caso di un valore dell'ordine inferiore a 75,00 euro, verrà fatturato un sovrapprezzo di 6,95 euro.


6. Garanzia, denuncia di vizi e risarcimento danni


6.1 Le dichiarazioni sulla conformità dei beni a disposizioni di qualunque natura e le raccomandazioni sui beni fornite dal Venditore o dai suoi ausiliari, così come le descrizioni dei prodotti del Venditore o del produttore non costitui-scono assunzione di una garanzia.
6.2 La garanzia per vizi e difetti della merce è limitata ai casi in cui i vizi o difetti la rendono inidonea all’uso a cui è desti-nata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In particolare, è esclusa ogni garanzia in caso di perdita di peso in misura da considerarsi normale secondo gli usi commerciali.
6.3 L'Acquirente deve comunicare per iscritto eventuali difetti entro 8 giorni dall’arrivo della merce al luogo di destina-zione. Vizi occulti possono devono essere fatti valere entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura della merce. Essi devono essere denunciati al venditore immediatamente dopo la scoperta, al più tardi entro 5 giorni lavorativi. La presente cifra 6.3 si applica solo agli Acquirenti professionisti.
6.4 Il Venditore è tenuto, a proprie spese e a propria scelta, a riparare o sostituire la merce difettosa, a condizione che la causa del difetto esisteva già al momento del passaggio del rischio.
6.5 Se il contratto è stato stipulato con un professionista, il Venditore, invece di riparare o sostituire la merce, può risarcire l’Acquirente nella misura del minor valore della merce fornita.
6.6 Se la riparazione o sostituzione non va a buon fine, l'Acqui-rente può domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. È fatto salvo il suo diritto al risarci-mento del danno. Si applicano le disposizioni dell'art. 1493 comma 3 del Codice Civile.
6.7 È escluso ogni ulteriore diritto dell’Acquirente in relazione a vizi o difetti della merce.
6.8 Il Venditore accetta la restituzione della merce solo nel caso in cui l’Acquirente vanta diritti fondati di garanzia e a propria discrezione. La merce restituita deve essere inte-gra al momento della consegna - a parte il vizio denuncia-to - e deve avere, al momento della restituzione, un ter-mine minimo di conservazione di almeno quattro mesi. Tale disposizione non trova applicazione se ciò comporta una riduzione illegittima del termine di prescrizione per i denunce di vizi.
6.9 La responsabilità del Venditore per danni, qualunque ne sia la causa giuridica, è esclusa, fatti salvi i seguenti casi: (a) nei casi in cui la legge non ammette l’esclusione o limi-tazione preventiva della responsabilità del debitore, ad esempio ai sensi delle disposizioni in materia di responsa-bilità del prodotto di cui al Decreto Legislativo n. 206/2005, (b) in caso di dolo o colpa grave, (c) nei casi in cui il fatto del Venditore costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico o (d) nei casi di violazione di ob-blighi, il cui adempimento è presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza l’altra Parte può regolarmente fare affidamento (obblighi con-trattuali essenziali).
La responsabilità del Venditore per danni è in ogni caso limitato al danno tipico del contratto che poteva preveder-si nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, se la responsabi-lità non dipende da fatto doloso.
Le presenti disposizioni non comportano alcuna modifica dell’onere della prova a carico dell’Acquirente.
6.10 Il Venditore non è tenuto a verificare o a garantire che i prodotti da esso forniti non siano soggetti a diritti di terzi all'estero. Nel caso di esportazione di merce da parte dell'Acquirente in territori al di fuori dell’Italia, il Vendito-re non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui la merce del Venditore violi diritti di terzi, a meno che il con-tratto non preveda espressamente che le merci saranno esportate dall'Acquirente in determinati paesi. L'Acquiren-te è tenuto a risarcire o tenere indenne il Venditore da eventuali danni verificatisi in conseguenza all'esportazione di merci che non sono state fornite per essere esportate.


7. Forza maggiore ed eccessiva onerosità


7.1 Ciascuna Parte può sospendere l’esecuzione dei suoi ob-blighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impos-sibile o eccessivamente onerosa per cause ad essa non imputabili e che non potevano ragionevolmente preveder-si. Tra queste cause si annoverano in particolare lo sciope-ro, serrata, mobilitazione, guerra, bloccaggio – anche per causa di manifestazioni –, divieti di esportazione e importa-zione, epidemie e pandemie e qualsiasi atto governativo avente effetti assimilabili alle precedenti cause.
7.2 La Parte che desidera avvalersi della cifra 7.1 deve comu-nicare immediatamente per iscritto all’altra Parte il verifi-carsi e la cessazione della relativa causa. Qualora la causa duri più di sei settimane, ciascuna Parte ha diritto di rece-dere dal rapporto contrattuale, previa un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi espressamente alla controparte per iscritto. Se per motivi oggettivi diventi eccessivamente gravoso per una Parte rimanere vincolato al rapporto contrattuale già in precedenza allo scadere del termine di cui al periodo precedente, essa ha il diritto di recedere dal rapporto contrattuale in tale momento, fatto salvo il ter-mine di preavviso.
7.3 Il Venditore può richiamarsi alle cause di cui alla cifra 7.1 anche qualora esse riguardino i suoi fornitori o altri mem-bri del Gruppo RAPS che sono coinvolti nella fornitura.
7.4 Nel caso in cui eventi imprevisti dalle Parti modifichino fondamentalmente l’equilibrio del rapporto contrattuale, e così comportando un onere eccessivo per una delle Parti nell’esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali, tale Parte potrà procecedere nel modo seguente: la Parte domanderà la revisione in un termine ragionevole a parti-re dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza dell’evento e della sua incidenza sull’economia del rap-porto. La domanda indicherà i motivi sui quali essa è fon-data. Le Parti si consulteranno allora al fine di novare il contratto in base all’equità, al fine di evitare ogni eccessivo pregiudizio per l’una o l’altra. La domanda di revisione non sospende di per sé l’esecuzione del contratto.


8. Riserva di proprietà


8.1 Il Venditore rimane proprietario della merce fino al com-pleto pagamento del prezzo di acquisto. Nel caso di con-troparte professionista, il Venditore rimane proprietario della merce anche fino al completo pagamento delle fatture insolute relative ad altre forniture. La merce per la quale l'Acquirente non è ancora diventato proprietario in base alle disposizioni di cui sopra è di seguito denomina-ta “Merce riservata”.
8.2 Se la Merce riservata viene trasformata dall'Acquirente in un nuovo bene mobile, il nuovo bene diventa di proprietà del Venditore, in deroga alla disposizione di cui all’art. 940 del Codice Civile. In caso di unione o commistione con beni non appartenenti al Venditore, quest'ultimo acquisirà la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore della Merce riservata rispetto agli altri beni al momento della lavorazione.
8.3 L'Acquirente ha diritto di vendere la Merce riservata nell'ambito della sua normale attività commerciale. Con la presente cede a noi tutti i crediti che gli spettano nei confronti del suo acquirente per la vendita della Merce riservata nella misura dell'importo del debito residuo del prezzo d'acquisto. Su nostra richiesta deve rivelarci l’identità dell'acquirente.
8.4 L'Acquirente è tenuto a comunicarci senza indugio qualsia-si accesso alla Merce riservata da parte di terzi.


9. Condizioni aggiuntive di vendita e fornitura per budelli per salsicce


9.1 Il venditore utilizza budelli per salsicce di produttori rino-mati. Ci assumiamo la garanzia per i budelli per salsicce solo nella misura in cui possiamo far valere i diritti di ga-ranzia previsti dalla legge nei confronti del rispettivo pro-duttore e solo entro i termini previsti dalla legge. Ogni ulteriore responsabilità è espressamente esclusa.
9.2 I motivi di stampa disegnati da noi o da un membro del Gruppo RAPS sono proprietà intellettuale del Gruppo RAPS e necessitano di un'autorizzazione scritta per essere utilizzati dall'Acquirente o da terzi. Se l'Acquirente ci forni-sce documenti di stampa o se dobbiamo conformarci alle specifiche comunicate dall'Acquirente, non saremo re-sponsabili di eventuali violazioni con diritti di terzi o di vio-lazioni delle norme sulla legislazione del settore alimen-tare legate al design del motivo o al testo; l'acquirente terrà indenni noi e qualsiasi altro membro del Gruppo RAPS da ogni eventuale pretesa.
9.3 I budelli per salsicce stampati o confezionati in base a ordini speciali, cioè in base alle richieste dell’Acquirente, non possono essere restituiti o sostituiti, tranne in caso di accertati difetti di qualità. Nel caso di ordini speciali, è escluso il diritto di far valere vizi e difetti nella misura incidente fino al 3% sul rispettivo lotto. Lievi scostamenti di colore rispetto ai disegni sono ipotizzabili e non insoliti, pertanto la relativa denuncia è esclusa. In caso di ordini speciali, l'Acquirente si impegna ad accettare consegne parziali. L'ordine si considera evaso anche in caso di quan-tità insufficienti o eccedenti fino al 15%.


10. Luogo dell’adempimento o foro competente


10.1 Il luogo di adempimento per gli obblighi contrattuali di qualunque Parte e il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie derivanti da e in relazione al rapporto contrattuale è la sede legale del Venditore se l'Acquirente è un professionista; in caso contrario si applicano le dispo-sizioni di legge.
10.2 Il venditore agire contro l'Acquirente anche presso la sede di quest’ultimo. In relazione a consumatori si applicano le disposizioni di legge.


11. Disposizioni finali


11.1 Il rapporto contrattuale tra Acquirente e Venditore è sog-getto alla legge italiana. Non si applicano le disposizioni del diritto privato internazionale italiano e della Conven-zione di Vienna sui contratti internazionale di compraven-dita di beni mobili (CISG).
11.2 L'eventuale parziale invalidità o di queste disposizioni e la presenza di lacune non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.
11.3 In caso di discrepanza tra la versione tedesca e quella italiane delle presenti condizioni di vendita e di fornitura, prevale la versione italiana.

Versione: agosto 2024

RAPS Italia Srl

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